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GLI INTERVENTI SOCIOSANITARI


Nell'ambito degli interventi rivolti a persone con disabilità rivestono particolare importanza gli interventi sociosanitari così definiti perché caratterizzati dall'integrazione di risorse sanitarie e sociali e quindi non attribuibili ad un ambito di competenze esclusivamente sanitarie o ad un ambito di competenze esclusivamente sociali, ma ad un ambito "integrato" cosiddetto "sociosanitario". Il concetto di integrazione sociosanitaria per gli interventi rivolti a persone disabili trova la sua origine nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 1985 che individuava le prestazioni per le quali era prevista una quota a carico del servizio sanitario nazionale. Con tale decreto si introduce la prassi di attribuire a carico del fondo sanitario nazionale e quindi a carico delle Aziende Sanitarie Locali, allora ancora USSL (Unità Socio Sanitarie Locali) o USL (Unità Sanitarie Locali), una quota delle rette pagate dagli enti gestori dei servizi socioassistenziali per l'inserimento di persone disabili o anziane in presidi residenziali o semiresidenziali. Dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1985 è derivata la ripartizione delle rette delle strutture residenziali e diurne in due quote: una, sanitaria, a carico del Fondo Sanitario Nazionale (FSN); l'altra, socioassistenziale, a carico del Comune o dell'ente gestore che a sua volta può rivalersi sull'interessato. A livello regionale con successivi atti si è dato applicazione alle norme relative all'integrazione sociosanitaria ed alla legge 104/92 e si delinea il quadro normativo di riferimento per l'attuazione di una presa in carico integrata, sanità e assistenza, delle persone con disabilità attualmente ancora in vigore. In particolare:

 si istituisce un'apposita commissione tecnica, normalmente denominata Unità Valutativa Handicap (UVH), per effettuare la valutazione sulla congruità degli inserimenti in strutture residenziali e diurne;

 si prevede la stipula di apposite convenzioni tra gli enti gestori dei servizi socioassistenziali e le aziende sanitarie locali (allora USL o USSL) per l'esercizio delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario relative agli handicappati ed agli anziani non autosufficienti e le attività inerenti la tutela materno infantile e dell'età evolutiva.

Successivamente, con la riforma del servizio sanitario nazionale l'area dell'integrazione sociosanitaria è stata ulteriormente definita indicando quali "prestazioni sociosanitarie" tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Tale definizione ribadisce la divisione delle competenze da una parte in capo agli enti gestori delle prestazioni socioassistenziali e dall'altra in capo alle Aziende sanitarie con la conseguenza di mantenere anche la ripartizione delle spese che sarà poi meglio specificata attraverso appositi atti normativi. Le tipologie di prestazioni riconducibili all'area dell'integrazione sociosanitaria sono le seguenti:

 prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite (di competenza delle Aziende Sanitarie e a carico delle stesse)

 prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (di competenza degli enti gestori delle funzioni socioassistenziali con compartecipazione da parte dell'utente)

 prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, cioè tutte le attività specifiche delle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria (di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e a loro carico).

Le prestazioni sociosanitarie devono ulteriormente essere distinte in base all'intensità assistenziale di cui necessita la persona in una determinata fase del suo progetto di cura. In particolare sono individuate tre distinti livelli di intensità assistenziali:

 fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari

 fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito

 fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.

Ciascuna fase individua un periodo, più o meno lungo, durante il quale le prestazioni di cura hanno una valenza più o meno sanitaria: le prestazioni erogate durante le fasi intensiva ed estensiva sono prevalentemente di competenza sanitaria, mentre la competenza sociale è maggiore durante la fase di lungoassistenza. In attuazione di quanto previsto dai decreti legislativi 502/92 e 229/99, il 14 febbraio 2001 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”) nel quale vengono individuate le tipologie di prestazione da ricondurre alle voci di cui ai punti precedenti e specificate le competenze e la ripartizione degli oneri tra gli enti gestori delle attività socioassistenziali e tra le Aziende Sanitarie Locali per ciascuna prestazione sociosanitaria. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono incluse nei livelli essenziali di assistenza sanitaria nella parte relativa all'integrazione. L'inserimento tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria non comporta necessariamente che le prestazioni sociosanitarie siano completamente a carico delle Aziende Sanitarie Locali, ma solo l'individuazione delle competenze sanitarie, anche per gli aspetti relativi alla spesa, relativa alle prestazioni sociosanitarie e la ripartizione di tale spesa con gli enti gestori dei servizi socioassistenziali.

RIFERIMENTI NORMATIVI:


 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 "Atto di indirizzo e coordinamento alla regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978 , n. 833"

 Legge 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

 Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 1993, 147-23154 "Comunità alloggio e centri diurni per soggetti handicappati. Adeguamento della normativa regionale alla legge 5 febbraio 1992, n. 104"

 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali"

 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

 Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"