Atti generali
Riferimenti Normativi: D.Lgs 33/2013 - art 12, c. 1,2
Art. 12Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n.
839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni
pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
«Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e
l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i
programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di
condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge
regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento
delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Riferimenti normativi su organizzazione e attività, link alla banca dati normattiva:
D.L.vo 267/2000L. 328/2000D.L.vo 165/2001D.L.vo 163/2006L. 136/2010L. 190/2012D.L.vo 33/2013D.L.vo 39/2013